Art. 10.
(Compiti del dipartimento della polizia
tributaria).

      1. Il dipartimento della polizia tributaria, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di pianificazione unitaria in materia di politica economico-finanziaria, esplica compiti di:

          a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati in materia economico-finanziaria forniti anche dalle altre Forze di polizia nonché dagli uffici finanziari e dalla stessa polizia tributaria;

 

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          b) elaborazione della pianificazione generale dei servizi in materia di prevenzione e di repressione di violazioni economico-finanziarie;

          c) ricerca tecnologica, documentazione, studio e statistica;

          d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi;

          e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione degli uffici della polizia tributaria e dei relativi servizi tecnici.

      2. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1 è assegnato al dipartimento della polizia tributaria, in base a criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della polizia tributaria secondo contingenti fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.
      3. Per l'espletamento di particolari compiti tecnici possono essere conferiti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, incarichi anche a soggetti esterni alla pubblica amministrazione.
      4. Qualora l'incarico di cui al comma 3 sia conferito ad un pubblico dipendente, è necessario il preventivo nulla osta da parte dell'amministrazione di appartenenza.
      5. Il compenso per lo svolgimento dei particolari compiti di cui al comma 3 è stabilito, in relazione all'importanza e alla durata dell'incarico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.